Licenziamento per giusta causa
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa interrompe il rapporto di lavoro: il Datore di Lavoro ritiene un comportamento disciplinare del Lavoratore molto grave. Questo articolo approfondirà:
- cosa deve essere presente nelle lettera di licenziamento;
- cos’è il termine di preavviso del licenziamento e perché non c’è nel licenziamento per giusta causa;
- la differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo;
- come il Lavoratore può difendersi da un licenziamento per giusta causa.
La lettera di Licenziamento
La lettera di licenziamento è la comunicazione che il datore di lavoro invia al lavoratore per terminare il rapporto di lavoro.
La lettera deve contenere:
- nome e cognome del lavoratore destinatario;
- indicazione del datore di lavoro che invia la comunicazione;
- data e luogo di scrittura;
- espressione chiara della volontà di recesso del rapporto di lavoro;
- motivazione del recesso;
La mancanza di uno di questi elementi rende il licenziamento illegittimo.
La lettera ha effetto dal momento della ricezione.
Preavviso di licenziamento e identità di preavviso
Il preavviso di licenziamento è il periodo che decorre dalla comunicazione del licenziamento a quando il rapporto di lavoro si interrompe in concreto.
La funzione del preavviso è quella di garantire al lavoratore del tempo per organizzarsi prima di rimanere senza lavoro.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore continuerà a lavorare e il datore di lavoro a pagargli la retribuzione.
Il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di non lavorare, ma è tenuto a pagare la retribuzione, detta indennità di preavviso.
Nel licenziamento per giusta causa non c’è periodo di preavviso perché il comportamento disciplinare del lavoratore è talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
Il periodo di preavviso, invece, è concesso in caso di licenziamento per giustificato motivo.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento vs giusta causa ex art, 2119 c.c.
L’art. 2119 c.c. regola il licenziamento per giusta causa e così recita:
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.”
I fatti di vita reale che possono costituire invece “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento sono:
- Un comportamento del lavoratore, come una mancanza disciplinare, ma meno grave di quella che porta al licenziamento per giusta causa;
- Una ragione oggettiva legata al posto di lavoro per cui la posizione lavorativa è soppressa ( ad esempio una crisi aziendale o una riorganizzazione della produzione).
Impugnazione di licenziamento
Il lavoratore che intende opporsi al licenziamento deve “impugnarlo”, cioè scrivere una comunicazione tracciata al datore di lavoro che contenga:
- Indicazione univoca del mittente (il Lavoratore licenziato);
- Indicazione univoca del datore di lavoro che ha inviato il provvedimento di licenziamento;
- Indicazione della data e del luogo ove questa comunicazione è stata scritta;
- Espressione chiara della volontà di opporsi al licenziamento.
Il lavoratore dispone di 60 giorni di tempo dal licenziamento per impugnarlo, dopo di che egli decade della possibilità (non è più possibile farlo).
Se hai bisogno di un approfondimento, non esitare a contattare lo Studio Legale LA&P.