Nome a dominio: tutela e rapporto con il marchio
Cos’è un nome a dominio?
Ogni sito web è identificato da un codice numerico IP (Internet Protocol). Tuttavia, per facilitare l’individuazione dei siti internet, tali codici sono sostituiti da corrispondenti sequenze alfanumeriche identificate dal Domain Name System. I nomi a dominio, come i marchi, necessitano di registrazione per essere tutelati e non ne possono esistere due uguali.
Un nome a dominio è composto da tre parti:
- la parte più a destra del dominio solitamente fornisce indicazioni circa l’area territoriale del sito (per esempio, .it; .eu., .fr; .si; etc.), oppure il tipo di attività svolta dal proprietario del sito (per esempio, .org; .com; .info; .coop);
- la parte centrale del dominio indica il nome con cui gli utenti individuano il proprietario o l’oggetto del sito;
- la terza ed ultima parte del dominio consiste nella sequenza delle lettere www. (World Wide Web).
La parte centrale del nome a dominio costituisce l’aspetto maggiormente rilevante poiché permette all’indirizzo IP di essere riconoscibile e memorizzabile. Per esempio, questo sito è identificato con il dominio “www.studiolap.it” dove sono chiaramente visibili le tre parti che compongono il nome a dominio, terminando con il cosiddetto Country Code Top Level Domain (LTD) “.it” che indica il territorio italiano.
La tutela del nome a dominio
Così come avviene per i marchi, per tutelare un nome a dominio questo deve essere registrato. Moltissimi siti offrono il servizio di registrazione di un nome a dominio, fermo restando che questo rispetti alcuni criteri.
Un marchio può consistere in un nome a dominio e quest’ultimo può essere costituito da un marchio. Entrambi sottostanno alla regola vigente nell’Unione Europea di “first come, first served”. Secondo questo principio il primo soggetto che procede alla registrazione acquisisce tutela per il proprio segno. Tuttavia, è necessario precisare che il marchio e il nome a dominio seguono due processi di registrazione differenti.
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Il nome a dominio e il marchio
Il codice della proprietà intellettuale (D. Lgs. 30/2005 – CPI) agli articoli 12 c.1 b) e 22 stabilisce il divieto di registrare come marchio, o di utilizzare come segno distintivo, un nome a dominio (registrato da terzi) in aree commerciali simili o uguali, tale da ingenerare confusione nei consumatori.
Pertanto, il nome a dominio gode di una tutela equiparata al marchio nelle fasi di registrazione e utilizzazione. Concordemente, il titolare di un dominio registrato ha diritto di chiedere la revoca della registrazione di un successivo nome a dominio o marchio che crei tale confusione (Art. 118 c.6 CPI). Anche coloro che sono titolari di un marchio registrato possono agire contro la registrazione fraudolente di nomi a dominio.
La tutela della concorrenza
Anche il codice civile, all’articolo 2598, tutela i titolari di segni distintivi, inclusi i nomi a dominio, contro attività di concorrenza sleale di natura confusoria, quali:
- Domain grabbing: registrazione di nome a dominio uguale o simile. Si tenga presente che la mera variazione del Top Level Domain (.it; .eu; .com; .org; .net; etc.) non è considerata una variazione sufficiente ad impedire la creazione di confusione tra i domini;
- Typosquatting: registrazione come dominio di un marchio noto contente (di proposito) un refuso o un errore di battitura;
- Linking: collegamento ipertestuale posto da un soggetto che permette al consumatore di passare da un sito ad un altro (quello del marchio notorio);
- Surface linking: collegamento ipertestuale che permette di passare da un sito alla home page di un altro sito (del marchio notorio);
- Deep linking: collegamento che rimanda da un sito ad una pagina interna di un sito altrui.
- Framing: collegamento che permette di collegare il primo sito ad un sito altrui ma di visualizzare la pagina del secondo sito (il frame) all’interno della pagina del primo sito.
L’e-commerce richiede l’affermazione del business principalmente nel mercato digitale, imponendo come passo obbligatorio la registrazione e la tutela del proprio nome a dominio. Pertanto il dominio, come il marchio, costituisce un elemento fondamentale dell’asset di proprietà intellettuale di una impresa.