Gestione fiscale delle operazioni infragruppo: il Transfer Pricing

Nel momento in cui due o più imprese collegate, residenti in paesi con fiscalità diverse, ma facenti parte di uno stesso gruppo di società realizzano reciproche transazioni, entra in gioco la tematica della determinazione del prezzo appropriato, in gergo transfer price, nel trasferimento della proprietà di beni o servizi o altri beni intangibili. Ciò ha rilevanti implicazioni a livello fiscale.
Le Autorità fiscali sono attente al tema a prescindere da livello di tassazione effettiva vigente nei Paesi in cui sono residenti o localizzate le imprese del gruppo coinvolte. Ciò che l’Autorità fiscale rileva, infatti, è la discrepanza tra il valore di vendita di un bene ad una società del gruppo e il valore di vendita dello stesso bene sul libero mercato.
Nel caso in cui non siano state correttamente applicate le norme in tema di Transfer Pricing, e quindi vi sia stata una non corretta determinazione del prezzo di vendita, ne scaturisce un accertamento di maggiori redditi, quindi maggiori imposte (più interessi). A ciò si deve aggiungere, in seguito all’accertamento da parte dell’Autorità fiscale l’irrogazione di sanzioni amministrative pari ad un importo compreso tra il 90% e il 180% della maggiore imposta accertata.
Questo strumento consente alle Autorità fiscali nazionali di tassare basi imponibili che, altrimenti, le multinazionali ed i gruppi societari avrebbero spostato verso mete più accomodanti, soprattutto dal punto di vista fiscale e societario.
Tra le principali difficoltà per le aziende che affrontano il tema del Transfer Pricing vi sono:
- la necessità di predisporre contabile adeguata
- elevati rischi legati a una non corretta valutazione del prezzo di trasferimento (tassazione e sanzioni)
- la gestione degli accertamenti delle Autorità fiscali che in alcuni casi, se non correttamente operato, può portare al pagamento di imposte in più giurisdizioni sui medesimi imponibili, con evidenti fenomeni di doppia tassazione.
In Italia
Quanto alla situazione in Italia, le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate possono fruire di una esenzione dall’applicazione della sanzione dovuta in caso di rettifica, ricorrendo alcuni presupposti. Non sono infatti assoggettati a sanzione quei soggetti che si siano tempestivamente dotati di una documentazione idonea (secondo parametri dettati dalla Agenzia delle Entrate) a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Del possesso di tale documentazione deve esserne data comunicazione in sede di dichiarazione
La gestione di una verifica del Transfer Pricing coinvolge diverse professionalità ed è indispensabile che l’azienda sia assistita da professionisti esperti in materia e che possano supportare nelle seguenti attività:
- Predisposizione di accurata documentazione al fine di prevenire una verifica ed essere pienamente preparati nell’eventualità che questa abbia luogo;
- Due Diligence finalizzata alla verifica del sostanziale allineamento fra la realtà legale, economica e contabile e che sia stato progettato e applicato un adeguato sistema di transfer pricing, supportato da contratti, fatture e rendiconti finanziari;
- Preventiva e puntuale identificazione delle aree di rischio connesse al Transfer Pricing;
- Identificazione dei possibili esiti della verifica ed eseguire una analisi di impatto finanziario della stessa.
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